I tempi cambiano e lo stesso si può dire dei matrimoni. Secondo le statistiche, oggi sempre più persone scelgono di sposarsi civilmente invece che con rito religioso. Ciò non toglie che per chi ha scelto originariamente il matrimonio in chiesa, ma pensa siano emersi dei gravi motivi per tornare sui suoi passi, possano ancora esserci altre possibilità per dissolvere l’unione, come l’annullamento della Sacra Rota.
Ma come è possibile annullare il matrimonio celebrato con rito cattolico? Sebbene siano sempre meno persone a chiederlo e a ottenerlo, c’è una strada percorribile. In uno dei nostri recenti articoli vi abbiamo spiegato la differenza tra matrimonio e unione civile. Ora vediamo invece come funziona l’annullamento della Sacra Rota.
Che cos’è la Sacra Rota?
Prima di spiegare è possibile annullare le nozze religiose, partiamo da qualche cenno storico. Il Tribunale della Rota Romana è un dicastero della Curia romana e a tutti gli effetti il tribunale ordinario della Santa Sede. La sua origine risale addirittura al 1331, quando la Costituzione Ratio iuris emanata dal papa Giovanni XXII lo disciplinò con un regolamento ad hoc. Quello che forse non tutti sanno è che, dopo la presa di Porta Pia del 1870, l’attività della Sacra Rota fu interrotta per alcuni anni, per poi riprendere nel 1908 sotto il papato di Pio X.
Perché si chiama Sacra Rota?
Il nome sembrerebbe derivare dal recinto a forma di cerchio in cui si ritrovavano gli uditori per giudicare le cause sottoposte al loro giudizio.
Come funziona l'annullamento della Sacra Rota?
La Sacra Rota si compone di uditori, ovvero dei prelati che vengono nominati dal pontefice. Sebbene venga sempre associata all’annullamento del matrimonio, non è l’unico tipo di causa di cui si occupa (anche se sicuramente è tra le principali). Il giudizio avviene per turni di tre uditori e funziona essenzialmente come un tribunale di appello. In pratica, è competente per le cause contenziose e criminali che riguardano i cittadini della Città del Vaticano e tutti i fedeli di ogni Paese. La giurisdizione si esercita per:
- cause civili (in primo grado) che coinvolgono vescovi diocesani, mense vescovili o altri enti dipendenti dalla Santa Sede;
- cause già decise da tribunali diocesani e metropolitani (in secondo grado);
- cause già decise da tribunali diocesani e metropolitani (in terzo grado), ma non ancora passate in giudicato.
Quando si può ricorrere all’annullamento delle nozze?
Gli sposi possono richiedere di annullare il matrimonio alla Rota in modo facoltativo se si tratta di primo grado e secondo grado (possono infatti scegliere di rivolgersi ad altri tribunali ecclesiastici), mentre obbligatoriamente dal terzo grado di giudizio in poi.
Le cause di nullità matrimoniale riguardano le nozze con rito cattolico fra due persone di fede cattolica oppure fra una persona cattolica con una persona atea o di altra confessione. Si parla proprio di “nullità” e non di “divorzio” perché la dottrina cattolica considera il sacramento del matrimonio inscindibile, a meno che non esistano dei motivi all’origine che possono giustificare l’annullamento.
Specifichiamo inoltre che la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso della Sacra Rota non comporta il dissolvimento del matrimonio civile. Per quello, invece, bisogna una procedura chiamata “delibazione” che è stata disciplinata dal codice di procedura civile all’articolo 796 e seguenti (che sono stai abrogati, ma continuano a trovare applicazione per via degli accordi in essere con il Vaticano). Tuttavia, lo Stato italiano può anche decidere di negare la delibazione se ritiene che le cause di nullità non siano valide.
Quali sono le cause che portano ad annullare le nozze con rito cattolico?
L’annullamento della Sacra Rota può avvenire solo se si sono verificate determinate condizioni indicate dal Codice di diritto canonico. Si può provare a richiedere di annullare il matrimonio cattolico se:
- non c’è il consenso alle nozze da parte di uno o di entrambi i coniugi;
- si è verificata una simulazione da parte di uno o di entrambi i coniugi, che quindi non hanno risposto agli obblighi derivanti dal legame;
- uno o entrambi i coniugi hanno violato il voto di fedeltà, si sono opposti alla procreazione o non hanno rispettato l’indissolubilità del matrimonio;
- se i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali completi;
- quando una delle due parti è vittima di violenza fisica o di intimidazioni da parte dell’altra;
- in caso di impotenza sessuale di uno dei due coniugi;
- se uno dei due coniugi ha mentito riguardo alla propria persona (ad esempio, fingendo di essere qualcun altro);
- in presenza di mammismo, ovvero quando uno dei coniugi non riesce a staccarsi dai propri genitori, creando così delle problematiche psicologiche all’interno della nuova famiglia.
Si tratta quindi di cause gravi che meritano di essere valutate singolarmente. Ovviamente il nostro augurio per tutte le coppie è che si possa sempre continuare a celebrare l’amore, magari rinnovando i voti.